Statuto

CONSORZIO PER LA TUTELA

DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA

DOP SARDEGNA

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

E’ costituito, ai sensi dell’art. 2602 e
seguenti del C.C. e dell’art 14 della L.
21/12/99 n. 526, fra gli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori singoli o associati e per iniziativa delle associazioni degli olivicoltori della Sardegna un Consorzio volontario denominato Consorzio per
la tutela dell’olio extravergine di oliva “Sardegna” a denominazione di origine protetta, in breve Consorzio
Olio Dop Sardegna.

ARTICOLO 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa
in Sassari, Via Enrico de Nicola, 1 – c/o
Università di Sassari – Facoltà d’Agraria –
07100 Sassari.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio potrà istituire e, altresì modificare o sopprimere, sedi secondarie nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all’estero.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata del Consorzio è stabilita in anni cinquanta e può essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolto.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio, che non ha scopo di lucro, si propone la valorizzazione, la tutela e la promozione del consumo dell’olio extravergine di oliva “Sardegna” a denominazione di origine protetta nonché
l’informazione al consumatore e la cura degli interessi relativi alla denominazione (di seguito indicato come DOP Sardegna).
Esso svolge, su incarico conferito con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le funzioni di cui al comma 15 dell’art. 14 della legge 21/12/99 n. 526 per la DOP Sardegna.
Nello svolgimento delle sue attività il Consorzio:
– definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione DOP Sardegna in termini di sicurezza igienico-sanitaria,
caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato, nel rispetto del disciplinare della Denominazione di Origine Protetta.
– collabora con l’Ispettorato Centrale per il Controllo delle qualità dei prodotti agroalimentari nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto 12 ottobre 2000 e successive integrazioni, secondo le direttive impartite dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP Sardegna da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso
improprio della denominazione, comportamenti comunque vietati dalla legge, mediante agenti vigilatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 28
maggio 2001, n°311.
– Segnala l’organismo di controllo ai sensi del Reg. CE 510/06 e fornisce allo stesso l’assistenza necessaria per agevolare il controllo e la certificazione del prodotto dei soci.
Tale attività è espletata dal Consorzio ai sensi della normativa vigente, ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.
Il Consorzio inoltre:
– propone nel rispetto del Reg. CE n. 510/06, l’eventuale adeguamento del disciplinare di produzione della DOP Sardegna, anche in funzione di nuove esigenze riguardanti le innovazioni tecnologiche,
l’immagine e il consumo;
– fornisce assistenza e informazioni sul piano legale, tecnico e scientifico al fine di affermare la qualità e l’immagine dell’olio oggetto di tutela, in Italia e all’estero;
– esamina e approva le etichette prima del loro utilizzo e le inoltra all’organismo di controllo;
– partecipa o aderisce ad Enti ed Istituzioni che si propongano il conseguimento di scopi analoghi a quelli del Consorzio tra cui in particolare la promozione e la valorizzazione degli oli DOP;
-promuove direttamente o partecipa a iniziative promozionali e pubblicitarie a favore dell’olio DOP Sardegna, sia pubbliche che private. Il Consorzio potrà altresì attivare tutte le iniziative volte al miglioramento della produzione olivicola e alla sua valorizzazione in ogni fase, fornendo all’uopo la propria collaborazione ad altri enti e organismi del settore anche attraverso la messa a disposizione di servizi per il raggiungimento di finalità comuni.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE DEL PRODOTTO E ZONA DI PRODUZIONE

Le caratteristiche della DOP Sardegna e la zona di produzione sono definite nel disciplinare di produzione vigente.

ARTICOLO 6 – SOCI 

Possono essere soci del Consorzio le persone fisiche e giuridiche inserite nel sistema di controllo della DOP Sardegna appartenenti alle categorie degli olivicoltori, dei molitori e degli imbottigliatori così come indicate nel D.M. 12/4/2000 (criteri di rappresentanza degli organi sociali dei consorzi di tutela).
L’adesione al Consorzio può avvenire anche in forma associata; in tal caso è sempre necessaria la specifica delega dei singoli.
Tutti i soci devono dimostrare di avere la disponibilità del prodotto.
Non possono essere soci del consorzio i falliti non riabilitati e chi svolga attività, nel settore olivicolo e
elaiotecnico, in contrasto con gli scopi e le finalità fissate dal presente Statuto.
Ai sensi degli art. 3 e 4 del D.M. 12.04.00 che individua i criteri di rappresentanza negli organi sociali, all’interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio, secondo le seguenti percentuali:
– 66% agli olivicoltori;
– 17% ai molitori;
– 17% agli imbottigliatori.
Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una o più categorie, la rappresentatività di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata dei soggetti di ciascuna categoria non aderenti al Consorzio.

ARTICOLO 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione possono essere inoltrate per iscritto dalle cooperative olearie, dai singoli olivicoltori, molitori ed imbottigliatori o anche per il tramite delle Associazioni degli olivicoltori, delle Associazioni dei molitori e delle Associazioni degli imbottigliatori, delegate dai singoli ad esse appartenenti. Nella domanda di ammissione, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, il richiedente dovrà indicare di essere iscritto presso l’Organismo di controllo.
Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. In caso di diniego motivato e scritto l’escluso può far ricorso entro 30 giorni al Collegio dei probiviri.
Se la richiesta è fatta da società o persona giuridica alla domanda deve essere allegata copia della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la richiesta.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno l’obbligo:

a) di osservare lo Statuto e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali;
b) di versare un contributo associativo di adesione stabilito dall’Assemblea generale ed un contributo annuo commisurato al numero di quintali di DOP Sardegna certificati dall’organismo di controllo. Il contributo a carico del socio viene ogni anno conteggiato in base alla denuncia dallo stesso presentata.
La misura unitaria del contributo per quintale di DOP Sardegna a carico dei soci è stabilita ogni anno entro il 30 ottobre dall’Assemblea.
Il contributo sarà proporzionato alla quantità di prodotto certificato per ogni categoria di soci.
I soci morosi nel pagamento dei contributi consortili, i quali dopo la diffida non provvedano a mettersi in regola con il pagamento, vengono esclusi dal Consorzio;
c) di non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati o tali da danneggiare il prestigio e la fama dell’olio extravergine di oliva DOP Sardegna;
d) di apporre al prodotto sottoposto a tutela, eventuali marchi consortili ed i contrassegni secondo il presente statuto, il regolamento consortile, le leggi speciali in materia e il relativo piano di controllo approvato dal MI.P.A.A.F.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DEI SOCI
L’appartenenza al Consorzio da diritto al socio:
a) di partecipare all’attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio;
b) di utilizzare eventuali contrassegni e i marchi consortili da apporre sulle confezioni della DOP Sardegna;
c) di godere dell’assistenza e dei vantaggi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DEL SOCIO

La qualità di Consorziato si perde: per recesso, per decadenza o per esclusione.
Il socio può sempre recedere e il recesso acquista efficacia dal momento in cui il Consiglio di amministrazione ne ha conoscenza.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l’ammissione e quando in qualsiasi modo svolga attività in contrasto con
quella del Consorzio di tutela della DOP Sardegna.
L’esclusione può essere comminata dal Consiglio di amministrazione al socio:
– che commetta gravi inadempienze o violazioni degli obblighi previsti dal presente Statuto o dai regolamenti e, segnatamente, quando con la sua condotta nello svolgimento della sua attività produttiva o commerciale o con altri atti, rechi pregiudizio al prestigio del Consorzio e ne danneggi l’opera;
– che sia moroso per oltre tre mesi nel pagamento delle quote dei contributi annuali e di tutto quanto, a qualunque titolo, deve al Consorzio.
Il socio receduto, escluso o decaduto decade da qualsiasi carica rivestita nel Consorzio, sono salvi gli oneri pecuniari assunti dal socio durante l’anno finanziario in corso.

ARTICOLO 11 – APPARTENENZA AD ALTRI CONSORZI
I soci del Consorzio non possono far parte di altri organismi che operano in contrasto con gli scopi e le finalità stabilite dal presente Statuto.

ARTICOLO 12 – ORGANI SOCIALI
Sono organi del consorzio:
– l’Assemblea Generale dei soci
– il Consiglio di Amministrazione
– Giunta Esecutiva
– il Presidente
– il Collegio sindacale
– il Collegio dei probiviri

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti o non intervenuti.
L’Assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria:
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– nomina il Consiglio di amministrazione;
– nomina il Collegio sindacale e il suo Presidente ed i rispettivi emolumenti;
– approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione;
– fissa contributi associativi annui e le quote di ammissione dei nuovi soci;
– delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame;
– nomina i componenti del Collegio dei probiviri.
L’Assemblea straordinaria:
– modifica lo Statuto;
– proroga la durata del consorzio;
– nomina e stabilisce i poteri dei liquidatori;
– delibera negli altri casi previsti dalla legge.
Le modifiche allo statuto e ai regolamenti entrano in vigore dopo l’approvazione del Ministero competente.

ARTICOLO 14 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a mezzo stampa e/o con altri mezzi consentiti dalla legge. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e dell’eventuale seconda convocazione; quest’ultima deve tenersi dopo almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.
Dal giorno di avviso a quello della riunione dell’Assemblea dei consorziati devono trascorrere non meno di dieci giorni.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la deliberazione sul bilancio oppure quando lo richieda il Collegio sindacale o almeno 1/3 dei soci.
In via straordinaria l’Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario ovvero dietro richiesta del Collegio Sindacale, nonché quando ne facciano domanda
scritta almeno 1/5 dei soci.
In tal caso, i soci richiedenti devono indicare gli argomenti da trattare e la convocazione deve essere fatta entro il termine di un mese dalla richiesta.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci stessi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti o rappresentati e sono impegnative per tutti i consorziati.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi.
Le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, alla proroga della durata, allo scioglimento anticipato del Consorzio e alla nomina dei liquidatori, sono adottate con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno i due terzi dei voti validi.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

ARTICOLO 15 – INTERVENTO DEI SOCI
Partecipano all’Assemblea generale tutti gli associati o loro delegati che siano in regola col versamento dei contributi associativi di adesione e annui.
Ogni singolo socio non può avere più di tre deleghe.
Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano e si intendono valide solo se si fa riferimento al valore del voto espresso dal singolo socio, con prova e controprova e, se del caso, per scrutinio segreto, quando l’Assemblea lo deliberi a maggioranza.
Hanno diritto di voto nell’Assemblea, i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi e siano in regola con il versamento dei contributi.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni Associazione non può rappresentare altri che i propri associati.
Ogni socio ha inoltre diritto ad un numero di voti aggiuntivi in funzione della quantità di prodotti (olive DOP Sardegna denunciate e/o olio extravergine DOP Sardegna denunciato e/o olio extravergine DOP Sardegna confezionato) derivanti dall’attività esercitata (olivicoltura e/o molitura e/o imbottigliamento) e certificato come DOP nella precedente campagna olearia.
I voti aggiuntivi vengono calcolati con la seguente modalità:
– da 5 a 14 qli di olio un voto;
– da 15 a 29 qli di olio due voti;
– da 30 a 49 q.li di olio tre voti;
– da 50 a 99 q.li di olio quattro voti;
– oltre 100 q.li ogni 25 q.li di olio un voto in più.
Ai fini del calcolo ponderale dei voti, 500 kg di olive equivalgono a 100 kg di olio.
Qualora il socio eserciti contemporaneamente più attività produttive, olivicoltura, e/o trasformazione e/o confezionamento, i voti attribuitigli per ciascuna attività sono cumulati.
Ogni categoria di soci avrà i seguenti valori percentuali di rappresentatività nelle votazioni assembleari, fatto 100 il totale dei voti espressi:
– Olivicoltori 66%;
– Molitori 17%
– Imbottigliatori 17%
Nel caso in cui le votazioni si svolgano per alzata di mano, il voto dei singoli sarà
rapportato al valore di voto rappresentato; nel caso di votazioni a scrutinio segreto le schede distribuite ad ognuno corrisponderanno al valore di voto rappresentato.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile da 9 a un massimo di 15 membri,
eletti dall’Assemblea, la quale ne determina di volta in volta il numero, assicurando la rappresentanza
delle categorie interessate.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, sempre che non perdano la qualità
di associati o di rappresentanti delle persone giuridiche associate, e sono rieleggibili.
Mancando durante il corso dell’esercizio uno o più amministratori si provvede alla sostituzione, a norma
dell’art. 2386 c.c. nell’ambito della medesima categoria alla quale apparteneva l’amministratore da
sostituire.
Tale mandato ha effetto sino alla successiva Assemblea ordinaria o straordinaria. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti ( rappresentativi
delle tre categorie) e può scegliere anche tra i propri componenti, il cassiere ed il segretario.
I consiglieri possono essere eletti tramite presentazione di una o più liste di candidati.
In tal caso l’assegnazione dei seggi ad ogni lista viene effettuata in proporzione al numero dei voti da
esse ottenuti mentre a nessuna lista viene assegnato più di 2/3 del numero dei consiglieri.
Partecipano al Consiglio di Amministrazione in qualità di esperti senza diritto di voto i rappresentanti
della Regione Sardegna.
Ai sensi degli art. 3 e 4 del D.M. 12.04.00 che individua i criteri di rappresentanza negli organi sociali,
all’interno del Consiglio di Amministrazione deve essere rappresentata ogni categoria associata al
Consorzio, secondo le seguenti percentuali:
– 66% agli olivicoltori;
– 17% ai molitori;
– 17% agli imbottigliatori.
Quando al Consorzio non aderisca la totalità degli appartenenti a una o più categorie, la rappresentatività
di esse è ridotta di una quantità proporzionale alla quota di produzione certificata dei soggetti di ciascuna
categoria non aderenti al Consorzio.
La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso a domicilio di ciascun consigliere inviata a mezzo
stampa, fax o posta elettronica almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo i casi
d’urgenza.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la maggioranza dei voti dei presenti, ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
I consiglieri che non prendano parte alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive, sono dichiarati
decaduti.
Le deliberazioni del Consiglio sono registrate in apposito libro verbali; ogni verbale è firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare un membro del Consiglio di Amministrazione, la sua
sostituzione è effettuata dal Consiglio stesso entro 4 mesi.

ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo le attribuzioni all’Assemblea ed al Presidente definite nel presente Statuto.
Il Consiglio su proposta del Presidente può delegare ad uno o più dei propri membri parte delle funzioni di spettanza del Presidente stesso. In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei Consorziati e sull’eventuale esclusione degli stessi;
d) approvare i programmi di attività ed i relativi preventivi di spesa e redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto del Consorzio;
e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribuzione;
f) propone all’assemblea l’entità dei contributi dovuti al Consorzio;
g) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali;
h) nominare il Direttore;
i) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere ad arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico e con ogni altro ufficio sia pubblico che privato;
l) esaminare le proposte da sottoporre all’Assemblea e le deliberazioni relative alla sua convocazione;
m) convocare eventuali assemblee parziali.
n) segnala al MIPAAF l’organo di controllo ai sensi del Reg. CE 510/06

ARTICOLO 18 –  GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti la Giunta Esecutiva. La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri; fanno parte di diritto il Presidente e i due vicepresidenti . Ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 12/04/2000, che individua i criteri di rappresentanza negli organi sociali, all’interno della Giunta
esecutiva deve essere rappresentata ogni categoria associata al Consorzio.
La Giunta esecutiva, in conformità degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nell’ambito dei poteri ad essa delegati, ha la specifica funzione di deliberare sulle materie oggetto di
delega e supportare il Consorzio nell’attuazione dei programmi di attività.
La convocazione della Giunta è fatta dal Presidente e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti e sono trascritte in apposito Libro verbale; ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio di fronte a terzi e in giudizio.
Su mandato del Consiglio di Amministrazione esso può inoltrare domande per richieste di contributi pubblici e quietanzare i mandati d’incasso.
Il Presidente riunisce il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Deve altresì convocarlo allorquando gliene viene fatta domanda scritta da 3 componenti del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.

Articolo 20 – Collegio sindacale
L’Assemblea generale elegge tre Sindaci effettivi, due supplenti, e fra di essi il Presidente del Collegio sindacale. Essi hanno le stesse attribuzioni e gli stessi doveri di cui agli art. 2403- 2432 del Codice civile, in quanto compatibili con il presente Statuto.
I Sindaci effettivi e supplenti restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Gli stessi hanno diritto ad un compenso che deve essere determinato dall’Assemblea generale al momento della nomina.
Possono essere eletti nella carica di Sindaco anche i non soci in conformità all’art. 2397 del Codice Civile.

ARTICOLO 21 – CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei revisori dei conti i cui emolumenti sono decisi dall’Assemblea.

ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Il Collegio dei Probiviri, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea; esso nomina nel suo seno il Presidente.
I Probiviri non debbono essere consorziati né dipendenti del Consorzio né avere rapporti professionali o economici con il Consorzio stesso.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per altri tre anni. Nel caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo
membro resterà in carica fino al rinnovo del Collegio.
Il collegio decide come arbitro irrituale salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria competente, formalmente individuata nel Foro di Sassari.

ARTICOLO 23 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E FONDO CONSORTILE
L’ esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo esercizio che si chiude il 31.12.2007.
Il bilancio deve essere redatto secondo la normativa vigente ed accompagnato da una relazione informativa del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale.
Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei soci presso la sede sociale nei 5 giorni precedenti la data
di convocazione dell’Assemblea ordinaria.
Eventuali avanzi di gestione, non avendo il Consorzio scopo di lucro, sono passati al nuovo a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo.
L’Assemblea può stabilire che una quota non superiore al 5% di tutti i proventi del Consorzio sia accantonata in apposito fondo di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spesa di
carattere straordinario ed imprevisto e, comunque per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall’art. 4 del presente Statuto.
Il Fondo Consortile del Consorzio è costituito:
a) dalla quota di ammissione dei Consorziati, deliberata dall’Assemblea;
b) dalla quota annuale di associazione, deliberata dall’Assemblea nel rispetto della percentuale
fissata per ciascuna categoria in rapporto alla quantità controllata o certificata dall’Organismo di controllo;
c) dai contributi dovuti all’utilizzo del marchio consortile;
d) dai versamenti effettuati dai Consorziati per altri contributi annuali ordinari e/o straordinari deliberati dall’assemblea;
e) dai versamenti effettuati dai Consorziati per contributi volontari di sostegno;
f) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti passano in proprietà del Consorzio;
g) da eventuali specifici contributi pubblici.
h) dai contributi versati dai non iscritti al Consorzio ai sensi del D.M. 12.09.2000 n. 410.
Per tutta la durata del Consorzio i Soci non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei Consorziati non possono far valere i loro diritti sul Fondo.

ARTICOLO 24 – DIRETTORE

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni e il compenso.
Il Direttore risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per tutta la parte che gli compete, in ordine all’applicazione dello Statuto, dei regolamenti e di quanto il Consiglio deliberi circa l’attività del Consorzio stesso.
Il Direttore è il responsabile dell’operato di tutto il personale del Consorzio che da lui dipende, ed ha facoltà di proporre al Consiglio eventuali variazioni dell’organico del personale medesimo; inoltre può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ARTICOLO 25 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Qualora venga deciso lo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori per provvedere a tutte le necessarie formalità ed operazioni e regola la destinazione successiva del marchio.
Ogni residuo attivo è distribuito ai soci del Consorzio all’atto dello scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 26 – REGOLAMENTI 
Il Consorzio può adottare Regolamenti di esecuzione del presente statuto. I Regolamenti e
relative modifiche sono approvati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di
Amministrazione .
I regolamenti, e le modifiche agli stessi ed allo statuto, diventano esecutivi dopo il parere positivo
espresso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

ARTICOLO 27 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge previste in materia dal Codice Civile, dalla legge n. 526/99 e dai decreti applicativi Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e successive modifiche e integrazioni.